Dal 1° luglio 2026 entra in vigore una modifica normativa che incide sulla gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i nuovi contratti nel settore privato. La novità introduce un meccanismo di silenzio-assenso che impone una scelta entro 60 giorni dalla data di assunzione: chi non comunica una preferenza vedrà il proprio TFR destinato automaticamente a un fondo pensione di categoria.
Il cambiamento riguarda in modo specifico i neoassunti e organizza in maniera più rigida la decisione sulla destinazione degli accantonamenti, con implicazioni pratiche sulla previdenza complementare e sulla liquidità futura del lavoratore.
Chi è interessato: prima assunzione e iscrizione automatica a FON.TE
La regola si applica in modo diretto a chi viene assunto per la prima volta come lavoratore dipendente nel settore privato a decorrere dal 1° luglio 2026. Per questa categoria l’adesione alla previdenza complementare avviene automaticamente se il lavoratore non manifesta la volontà contraria entro la finestra dei 60 giorni. In assenza di comunicazione, l’iscrizione avviene retroattivamente dalla data di assunzione e il TFR maturando confluisce nel fondo di riferimento indicato dal contratto collettivo: per i contratti del terziario, commercio, turismo e servizi il fondo individuato è FON.TE.
Quali versamenti decorrono dall’assunzione
In caso di iscrizione automatica, al fondo vengono trasferiti il TFR maturando il contributo minimo a carico del lavoratore previsto dal contratto collettivo e il contributo a carico del datore di lavoro. Esistono però specifiche deroghe: se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale il lavoratore può dichiarare entro i sessanta giorni di non voler versare la propria quota contributiva.
Regole per i lavoratori con esperienze precedenti e casi esclusi
Per chi non è alla prima esperienza nel settore privato e inizia un nuovo rapporto successivamente al 30 giugno 2026 il meccanismo automatico si attiva soltanto in presenza di una adesione previdenziale già attiva che prevede il versamento totale o parziale del TFR. Al momento dell’assunzione il datore di lavoro richiederà una dichiarazione per stabilire la posizione: se il lavoratore conferma un’adesione con versamento del TFR, avrà 60 giorni per indicare la destinazione del nuovo TFR maturando; se non risponde, scatterà l’iscrizione automatica.
Viceversa, se il lavoratore dichiara che non è iscritto a un fondo con versamento del TFR o che la sua adesione riguarda soltanto i contributi senza TFR, il meccanismo di adesione automatica non si applica. In questi casi il datore di lavoro manterrà il TFR in azienda o lo verserà al Fondo di tesoreria dell’ente competente, mantenendo la facoltà per il lavoratore di aderire volontariamente a un fondo pensione in seguito.
Periodo di prova e versamenti iniziali
Se il contratto collettivo prevede la sospensione dei versamenti contributivi durante il periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare a FON.TE solo il TFR fin dal primo giorno di assunzione; gli ulteriori contributi decorreranno al superamento della prova, conformemente a quanto previsto dalle norme contrattuali.
Modalità di investimento, modifiche e vincoli temporali
Quando l’iscrizione avviene per effetto del silenzio-assenso la gestione dei contributi segue un modello life-cycle che adatta la composizione degli investimenti in funzione dell’età dell’iscritto: più azioni nelle fasi iniziali per favorire la crescita, profili più prudenti avvicinandosi alla pensione. L’iscritto mantiene però la possibilità di cambiare comparto di investimento in qualsiasi momento, scegliendo tra le linee offerte dal fondo.
L’iscrizione automatica non è irrevocabile: dopo almeno 60 giorni di permanenza i termini per alcune operazioni restano vincolati alle norme specifiche, ma è previsto che, trascorsi 60 giorni o, come previsto dalla normativa del fondo, determinati trasferimenti possano avvenire senza penalità. In particolare, la normativa consente il trasferimento della posizione maturata verso un altro fondo dopo un periodo minimo di permanenza (indicato dalla legge), senza perdita dei contributi.
In situazioni specifiche previste dalla legge è possibile richiedere il riscatto totale o parziale della posizione accumulata; tali riscatti comportano l’applicazione della tassazione prevista dalla normativa vigente. Per informazioni dettagliate sulle condizioni e sulle modalità operative è opportuno fare riferimento alla documentazione informativa del fondo di previdenza coinvolto.



